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Atkye Italia Onlus


   

Le premesse

Da quando l’attività dell’Associazione si è spostata nella regione  costiera del Kenya attorno a Watamu, tradizionalmente frequentata dal  turismo italiano, i contatti con amici della vicina penisola si sono  fatti sempre più frequenti.
 
Infatti, grazie ad un gruppo di persone residenti nel veronese, sono  state lanciate le basi per un aiuto più coordinato e mirato ai giovani  provenienti da famiglie bisognose.
 
Una coincidenza fortuita ha fatto sì che, mentre si progettava di  acquistare un terreno sul quale edificare la nostra scuola, abbiamo  incontrato alcuni rappresentanti della regione Trentino Alto Adige e  della provincia di Bolzano, che hanno condiviso e sostenuto l’idea con  un sostanzioso contributo, permettendoci così di costruire il primo  blocco di aule ed altri edifici (dormitorio, mensa, magazzino ecc.)  della struttura scolastica iniziale.
 
In seguito, grazie anche a dei contatti personali intessuti da parte  dei vari membri di comitato, alla cellula iniziale degli amici di Verona  se ne sono aggiunte delle altre nelle città di Palermo, Napoli, Milano e  Roma.
In quest’ultima città, avendo avuto la fortuna di poterci  appoggiare sull’intraprendenza e sulle conoscenze dell’amico Fabrizio  Grazioli, siamo finalmente riusciti nel febbraio 2012 a creare ed a  iscrivere all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate della  Regione Lazio una Onlus interamente formata da volontari e votata  all’esclusivo sostegno del Progetto Atkye in Kenya.
 
Con queste premesse le donazioni effettuate a favore di Atkye Italia  Onlus sono detraibili dalle imposte e la Onlus può essere menzionata  quale destinataria del 5 x 1000 attribuito alle associazioni di  volontariato.(vedi più sotto)
 
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Grazie al costante sostegno di una quarantina di fedeli amici, la Onlus riversa alla struttura scolastica ogni anno una cifra  considerevole, che permette di far fronte con maggiore respiro alla  spese sempre incisive originate dalla gestione della struttura  scolastica con i suoi oltre 450 allievi e 45 persone attive  professionalmente.


Versamenti si possono fare al conto:

 

UNICREDIT Como Cavour
   
IBAN :  IT 80 T 02008 10998 000101988 220


Il comitato


L'amica e  socia di lunga data Heliana Vogli  subentra in Comitato a Sandra D'Alessio Negrini, dimissionaria.
Ringraziamo sentitamente Sandra per tutto l'apporto dato negli anni passati come membro del Comitato, sicuri che, in altra veste, parteciperà ancora alla nostra avventura.

Composizione del Comitato
                 
Heliana Vogli                                                 Presidente

Valentina Catania                                         membro

Luigi Censi                                                      membro

Piergiorgio De Gasparo                               membro

Luca Talamucci                                              membro
In Italia

I contatti con il  Comitato di ATKYE Italia Onlus e con gli amici che  vi si sono aggiunti si susseguono durante l’anno in Ticino, in Italia  e, in occasioni particolari, alla scuola in Kenya.
Oltre  all’organizzazione di qualche evento, si raccolgono fondi tramite la  devoluzione del 5 per mille a favore della nostra Associazione al  momento della dichiarazione fiscale.
Abbiamo avuto qualche donazione  importante. Tutto questo contribuisce significativamente a far quadrare i  bilanci di fine anno.
ATKYE Italia è in continua evoluzione.
Dal dicembre 2024, in ossequio alla nuova regolamentazione italiana in materia, è stata completata l’iscrizione al registro RUNTS (Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore), con relativo cambio di denominazione da Onlus a E.T.S. (Ente del Terzo Settore). In questo delicato compito ci ha assistiti con competenza e professionalità l’amico Vincenzo Rondanini di Firenze, che ringraziamo di cuore per averci messo a disposizione il suo tempo a titolo benevolo.


Aprl il link sottostante ed immetti Reggello come luogo di residenza e ATKYE come Ragione Sociale . Troverai  l`iscrizione.

Gli Statuti

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ENTE DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALE DENOMINATA ATKYE ITALIA
 
 
Art. 1 - DENOMINAZIONE
 
1.1       È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito il “Codice del Terzo Settore”), l’Associazione ATKYE Italia (di seguito l’”Associazione”).
 
1.2       Dall’iscrizione dell’Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 11 del Codice del Terzo Settore la denominazione sarà integrata come segue: “ATKYE Italia E.T.S.” e dell’acronimo E.T.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
 
Art. 2 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
 
2.1       L’Associazione, che è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali e ha come scopo principale la beneficenza a favore di giovani indigenti mediante il sostegno diretto allo studio o con la creazione di strutture scolastiche inserite in progetti educativi mirati riguardanti il continente Africano e in particolare il Kenya, con specifica attenzione all’educazione e formazione delle donne.
 
2.2       L’Associazione, ispirandosi anche ai principi della ONG Svizzera Atkye, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente delle attività di interesse generale di cui al paragrafo che precede, riconducibili a quelle di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), d), i), l), u) e w) del Codice del Terzo Settore.
 
2.3       L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e s.m.i. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
 
2.4       L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 
2.5       Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
 
 
2.6       Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 
2.7       L’Associazione può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
 
L’associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’assemblea degli associati.
 
Art. 4 - SEDE
 
4.1       La sede legale dell’Associazione è in Reggello (FI), via Ricavo Montanino 152.
 
4.2       Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.
 
Art. 5 - GLI ASSOCIATI
 
5.1       Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti) che ne accettano lo Statuto e l’eventuale regolamento interno, ne condividono gli scopi e si impegnano per il loro raggiungimento.
 
5.2       L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza discriminazioni di alcuna natura, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà (i) dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali, (ii) dichiarare di impegnarsi per realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge e (iii) specificare le proprie complete generalità. I dati personali così raccolti verranno trattati in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali vigente. L’eventuale diniego va motivato.
 
5.3       All’atto dell’ammissione l’associato si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
 
5.4       Ci sono due categorie di associati:
 
a)     Associati fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, ma rimane subordinata al pagamento della quota associativa annuale.
 
b)    Associati effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro associati.
 
5.5       L’ammontare della quota associativa annuale è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
 
5.6       Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
 
Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
 
6.1       Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Ferma la divisione degli associati in virtù del paragrafo 5.4 sopra, gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:
 
a)     a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
 
b)    a partecipare alle assemblee e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, a esercitare il diritto di voto;
 
c)     a eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi, fermo restando che l’associato che intenda ricoprire cariche sociali deve essere in regola con il versamento delle quote sociali;
 
d)    a esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell’Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta, nonché di consultare i verbali delle sedute dell’Assemblea e chiederne, a proprie spese, una copia.
 
6.2       Gli associati sono tenuti:
 
a)     a sostenere le finalità dell’Associazione, svolgendo la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
 
b)    all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 
c)     a versare la quota associativa annuale entro la scadenza stabilita;
 
d)    a tenere un comportamento sia con gli altri associati sia con i terzi, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
 
6.3       Gli associati svolgeranno la loro attività all’interno dell’Associazione in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate e prevalentemente a titolo gratuito, ove non stabilito altrimenti dal Consiglio Direttivo.
 
6.4       Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
 
Art. 7 – RECESSO, ESCLUSIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
 
7.1       La qualità di associato si perde (i) per morte della persona fisica / estinzione della persona giuridica e dell’associazione o ente, (ii) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o (iii) per recesso. La dichiarazione di recesso dell’associato deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
 
7.2       L’associato può essere escluso dall’Associazione in caso di morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o per motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa, nonché per ogni altro grave motivo.
 
7.3       L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al medesimo, assieme alle motivazioni che danno luogo all’esclusione, e ratificata dall’Assemblea degli associati nella prima riunione utile.
 
7.4       Coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione non possono ripetere le quote associative versate, né rivendicare diritti sul patrimonio dell’Associazione.
 
Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI
 
8.1       Gli organi dell’Associazione sono:
 
a)     l’Assemblea degli associati;
 
b)    il Consiglio Direttivo;
 
c)     il Presidente.
 
8.2       Ricorrendo le condizioni di cui all'Art. 12 del presente Statuto, sono organi sociali anche l’Organo di Controllo, anche monocratico, e il Revisore legale dei conti. L’Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti.
 
8.3       Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito nei limiti ammessi dalla legislazione vigente. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e l’eventuale copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività.
 
Art. 9 - L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
 
9.1       L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro associati, ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 
9.2       L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di assenza del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
 
9.3       Si riunisce almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio, nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o l’Organo di Controllo ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati in relaziona con il pagamento della quota associativa; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
 
9.4       Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, nonché mediante qualsiasi altro strumento, anche telematico, che consenta l’attestazione della ricezione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti gli associati nonché la maggioranza dei singoli organi dell’Associazione.
 
9.5       L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 
9.6       L’Assemblea:
 
a)     approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
 
b)    esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
 
c)     nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso il Consiglio Direttivo, per cui ne determina anche il numero;
 
d)    nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
 
e)     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 
f)     ratifica l’esclusione degli associati;
 
g)    stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento;
 
h)    delibera le modifiche allo Statuto;
 
i)      delibera sull’eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;
 
j)      delibera lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio,
 
k)    delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 
l)       delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 
9.7       L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
9.8       Ogni associato, persona fisica, giuridica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere non più di due deleghe.
 
9.9       Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
 
Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
10.1     L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che viene eletto dall’Assemblea. È composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri (in numero dispari) compreso il Presidente. I suoi componenti durano in carica 3 anni, e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.
 
10.2     Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
 
10.3     Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi, e ogni qualvolta si ritenga opportuno, dal Presidente o su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo stesso, con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l’attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L’avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 
10.4     Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Le deliberazioni sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 
10.5     Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che (i) sia consentito al Presidente – o da chi presiede il Consiglio Direttivo – di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 
10.6     Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e presenta all’Assemblea per l’approvazione il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 
a)     compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 
b)    redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
 
c)     redige e presenta all'Assemblea le bozze del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 
d)    ammette i nuovi associati e nel caso, motivarne il rigetto;
 
e)     esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 
f)     delibera sulle convenzioni tra l’Associazione e altri enti e soggetti.
 
10.7     Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico e ogni altro organismo che reputi necessario per l’attività dell’Associazione, determinandone le relative funzioni. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, nei limiti consentiti dalla legge. Inoltre, potrà redigere un regolamento interno per disciplinare l’attività dell’Associazione, che sarà sottoposta all’Assemblea per essere approvato.
 
10.8     Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 
Art. 11 - IL PRESIDENTE
 
11.1     Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati dell’Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo che procede alla nomina del nuovo Presidente, ed è rieleggibile.
 
11.2     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di estrema necessità ed urgenza il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli al Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata nei 30 giorni successivi per le deliberazioni di propria competenza.
 
11.3     Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.
 
11.4     Il Presidente presiede il comitato scientifico, ove presente.
 
Art. 12 – L’ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE DEI CONTI
 
12.1     Nei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
 
12.2     L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
12.3     Nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti e il controllo contabile, salvo la possibilità per l’Assemblea di nominare altro revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
 
12.4     L’Organo di Controllo può decidere di riunirsi anche in modalità telematica, tramite mezzi di comunicazione a distanza che permettano il regolare svolgimento della riunione e delle proprie funzioni.
 
Art. 13 - PATRIMONIO
 
13.1     Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla dotazione iniziale e può essere accresciuto dagli apporti degli associati, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione, da attività di auto-finanziamento, inclusi i proventi derivanti da attività diverse e di raccolta fondi, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.
 
13.2     Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
 
13.3     Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
 
13.4     I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
 
13.5     Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
Art. 14 - BILANCIO
 
14.1     L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 
14.2     I rendiconti per cassa e i bilanci annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
 
14.3     Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all’Assemblea per l’approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio relativo all’esercizio precedente, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto previsto dall’Art.14 del Codice del Terzo Settore.
 
14.4     Il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all’Art. 13 del Codice del Terzo Settore e relative linee guida. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.
 
14.5     L’Assemblea approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
 
14.6     Il bilancio è a disposizione degli associati e a tal fine è depositato presso la sede dell’Associazione ovvero pubblicato sul sito web o condiviso con gli associati tramite posta elettronica ordinaria e/o altri mezzi di comunicazione elettronica, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.
 
14.7     L’Associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili e gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
 
Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
 
In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
 
 
Pescantina (VR), _____________ 2023
 
 
 
 
        Presidente                                                          Segretario
 
   Franco Confente                                                    Luigi Censi
 
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